Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese agricole
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese agricole
Il nuovo decreto Agricoltura prevede diverse misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Tra queste diventa importante il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle unità produttive nelle regioni della ZES unica del mezzogiorno – Zona Economica Speciale unificata – in grado di ricomprendere il territorio delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore dei beni strumentali
La misura prevede un credito di imposta variabile in relazione alla localizzazione e alla dimensione delle imprese, come di seguito indicato:
Dimensione impresa | Abruzzo | Molise, Basilicata, Sardegna* | Campania, Puglia*, Calabria, Sicilia |
GRANDI | 15% | 30% | 40% |
MEDIE | 25% | 40% | 50% |
PICCOLE | 35% | 50% | 60% |
Per quanto riguarda la soglia minima dell’investimento, questa è fissata in 50.000 euro per i settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura,
Il credito d’imposta viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.
Dal momento che il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto nei limiti massimi stabiliti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, non è possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini o il nuovo credito d’imposta 5.0.
È, invece, possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 – essendo questi ultimi norme fiscali a carattere generale – a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti.